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CONDOMINIO - VIOLAZIONE DEI CRITERI LEGALI

E’ annullabile e non nulla la delibera condominiale che ripartisce le spese in violazione dei criteri legali senza modificarli per il futuro


Avv. Roberto Rizzo Il Fatto Un Condominio ottenne dal Tribunale di Messina un decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario esclusivo del lastrico solare, sulla base di una delibera di ripartizione delle spese adottata in applicazione dell’art. 1126 c.c. (ossia un terzo delle spese a carico dell’ingiunto ed i restanti due terzi a carico degli altri comproprietari) Contro tale decreto, il debitore ha proposto opposizione innanzi al competente Tribunale. Egli ha contestato il criterio di ripartizione adottato, ritenendo che le spese relative ai lavori effettuati avrebbero dovuto essere ripartite per millesimi di proprietà, secondo il disposto dell’art. 1123 c.c.. Ciò in quanto il lastrico, se pure di sua esclusiva proprietà, era, in realtà, utilizzato abitualmente da tutti i condòmini dello stabile. Prima il Tribunale, e poi la Corte d’Appello di Messina, con la Sentenza n. 22 del 2015, hanno respinto l’opposizione. La Corte d’Appello, in particolare, ha osservato che, non essendo stata impugnata la delibera posta a fondamento dell’ingiunzione in parola in un autonomo e separato giudizio, le questioni relative all’invalidità della decisione assembleare non potevano trovare ingresso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Contro la citata decisione della Corte distrettuale, l’appellante ha proposto ricorso in Cassazione. L’ordinanza interlocutoria n. 24476 del 01 ottobre 2019 La Seconda Sezione, viste le molteplici pronunce delle Sezioni semplici tra di loro contrastanti e la particolare importanza della materia, ha ritenuto opportuno, con l’ordinanza in oggetto, rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Le decisione delle Sezioni Unite Con la Sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato i seguenti principi di diritto. Nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione coattiva di oneri condominiali, il giudicante, ha sempre la facoltà di rilevare la nullità della delibera a fondamento dell’ingiunzione di pagamento. Ciò accade in quanto il magistrato ha il dovere di verificare la persistente validità della delibera stessa, ed anche per ragioni di economia processuale. Quanto all’annullabilità della delibera, tale esame è consentito al giudicante solo a precise condizioni. La relativa questione non dev’essere proposta come eccezione, ma come autonoma domanda riconvenzionale, secondo modalità e termini di cui all’art. 1137, secondo comma, c.c.. In questo modo, l’eventuale accoglimento della domanda autonoma di annullamento varrebbe nei confronti di tutti i condomini. Se, viceversa, l’opponente solleva la questione dell’ annullabilità della delibera solo come eccezione, essa è inammissibile e l’inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice. Le Sezioni Unite, ricordano, poi che sono da qualificarsi nulle le delibere prive di elementi essenziali e quelle con oggetto impossibile o illecito. Le delibere con oggetto illecito sono quelle contrarie alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume. La nullità può essere fatta valere in ogni tempo, da chiunque vi abbia interesse. Tutte le altre contrarie alla legge o al regolamento condominiale, sono da qualificarsi come annullabili, e la relativa azione dovrà essere proposta utilizzando forme e termini di cui all’art. 1137, c.c. Le Sezioni Unite affrontano la questione oggetto del contendere Le delibere aventi ad oggetto la ripartizione delle spese che, a maggioranza dei condomini, stabiliscono o modificano i criteri di riparto previsti dalla legge o da convenzioni sottoscritte da tutti i comproprietari, sono nulle. Tale materia, infatti, non rientra tra quelle di competenza dell’assemblea che sono indicate dall’art. 1135, nn. 2) e 3) c.c. ed è sottratta al principio maggioritario. Quelle che, al contrario, approvano riparti di spese in violazione dei detti criteri, ma non li modificano per il futuro, sono semplicemente annullabili, in quanto la materia in oggetto rientra tra le attribuzioni assembleari. La decisione del caso concreto Poiché, sulla base delle premesse, la delibera impugnata va considerata, non nulla, ma annullabile, il ricorrente avrebbe dovuto far valere l’azione relativa secondo la disciplina dettata dall’art. 1137 c.c., proponendola come autonoma domanda riconvenzionale. Consegue, all’errata scelta processuale, il rigetto integrale del ricorso.


alejandrorizzo2014@gmail.com


 


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